Scioglimento
Contiene le norme che regolano lo scioglimento dell'Associazione
Art.21 - Lo sciogliemnto dell'Associazione, per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello sciogliemento.
Esso dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, commea 190 della legge 662/93 e salvo diversa destinazione imposta di legge.
Art.22 - Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal COdice Civile:
Bologna, li 21/04/99